HO.RE.CA (Hotellerie-Restaurant-Catering): nuovo contributo a fondo perduto
Ancora una volta, gli hotel al centro dell’attenzione.
Un nuovo contributo a fondo perduto a favore di imprese operanti nel settore HO.RE.CA, wedding e intrattenimento è stato, infatti, introdotto con l’art. 1-ter del Decreto Legge, del 25 maggio 2021, n. 73. Le modalità attuative sono state disciplinate dal MISE con il Decreto del 30 dicembre 2021.
In un contesto economico sempre più dinamico e competitivo, è fondamentale che tutte le imprese abbiano la capacità di poter reperire e gestire le risorse finanziarie pubbliche messe a disposizione. Porre particolare attenzione alle risorse in linea con le esigenze dei mercati fa sì che l’offerta sia sempre adeguata alla richiesta.
A tal proposito, scegliere le migliori strategie finanziarie rappresenta uno dei fattori che permettono, alle imprese, di ottenere performance economiche e reddituali positive. Si parla di “strategie finanziarie” ma, quale strategia migliore, dunque, se non usufruire delle agevolazioni previste dalle normative esistenti?
Lo scopo del presente articolo è proprio quello di fornire, nel dettaglio e con chiarezza, maggiori informazioni relative al contributo a fondo perduto in esame, con focus sul settore dell’HO.RE.CA.
Vediamo insieme di cosa si tratta.
Nota assolutamente importante riguarda la subordinazione del riconoscimento nel rispetto dei limiti del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.
Le risorse finanziarie disponibili sono concesse nella misura di € 60 milioni suddivisi, in particolare, in:
- € 10 milioni per il settoredell’HO.RE.CA;
- € 10 milioni per il settore dell’intrattenimento;
- € 40 milioni per il settore del wedding.
1. I SOGGETTI BENEFICIARI E LE CONDIZIONI PER IL BENEFICIO
I soggetti operanti, tra gli altri, nel settore HO.RE.CA, possono beneficiare del credito stanziato se, alla data di presentazione della domanda, soddisfano le seguenti condizioni:
- nell’anno 2020, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto al 2019.
È da considerare che, per le imprese costituite nel 2019, la riduzione del fatturato (nella stessa misura del 30%) è relativa al fatturato del periodo di attività nel 2019, applicato dalla data di costituzione e iscrizione nel Registro delle imprese, e il fatturato registrato nel corrispondente periodo nel 2020;
- nell’anno 2020, hanno registrato un peggioramento economico dell’esercizio, in misura eguale o superiore al 30%;
- sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese;
- svolgono, come attività prevalente, una delle attività individuate dai seguenti codici ATECO:
- 55.10 Hotellerie;
- 56.10 Restaurant;
- 56.21 Catering;
- 56.30 Bar caffè;
- hanno sede legale/operativa in Italia;
- non sono in liquidazione;
- non sono in difficoltà al 31.12.2019. È da sottolineare che la predetta condizione non si applica alle microimprese e piccole imprese, qualora le stesse non abbiano già ricevuto un aiuto e non abbiano ancora rimborsato il prestito (art. 18, lett. d), Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014).
2. I SOGGETTI ESCLUSI
I soggetti esclusi dalle agevolazioni sono le imprese che:
- sono destinatarie di sanzioni interdittive;
- si trovano in condizioni di incapacità di beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche.
3. FORMA E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto del 30 dicembre 2021, scaduto il termine di presentazione dell’istanza, le risorse in esame sono ripartite tra le imprese nel modo seguente:
- 70% di ciascuna assegnazione: ugualmente ripartito tra tutte le imprese ammissibili;
- 20% di ciascuna assegnazione: in via aggiuntiva rispetto a quanto sopra, ripartito tra le imprese ammissibili i cui ricavi sono superiori a euro 100.000,00;
- 10% di ciascuna assegnazione: in via aggiuntiva rispetto ai due punti sopra elencati, ripartito tra le imprese ammissibili i cui ricavi sono superiori a euro 300.000,000.
Il contributo a fondo perduto erogato non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP e non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
4. ACCESSO E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Per beneficiare del contributo, le imprese che soddisfano i requisiti richiesti, sono tenute a presentare un’istanza all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in modalità telematica.
Tale istanza può essere presentata anche tramite un intermediario, delegato all’accesso al cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate. Le istruzioni e i termini per la presentazione dell’istanza saranno previsti da un nuovo Provvedimento che conterrà anche ogni altro elemento necessario all’attuazione dell’intervento in esame.
Si specifica, inoltre, che ogni impresa può procedere all’assegnazione di una sola domanda e che il contributo sarà corrisposto mediante accredito diretto sul c/c bancario o postale, indicato nella domanda, intestato al richiedente.
5. CONTROLLI ED EVENTUALE RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO
Il nuovo provvedimento che verrà emanato definirà le modalità di controllo degli aiuti concessi e le modalità di restituzione del contributo erogato (in tutto o in parte) non spettante, inclusi eventuali interessi e sanzioni.
6. INTERMEDIARI
Per la presentazione di modelli di richiesta di contributi a fondo perduto, erogati dall’Agenzia delle Entrate, è opportuno rivolgersi a professionisti del settore. Tali figure sono sempre in costante aggiornamento circa eventuali norme/istanze/provvedimenti attuativi, al fine di procedere correttamente con l’operatività delle disposizioni previste.