Come risparmiare il 50% sull’affitto della tua azienda: hotel, agenzie di viaggio e tour operator
Il bonus locazioni è un’agevolazione economica che permette alle imprese del settore turistico (di cui strutture alberghiere, termali, agenzie di viaggio e turismo e tour operator) di avere accesso ad un credito d’imposta sugli affitti in base ai mesi interessati.
Nell’ambito dell’art. 5, Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022, c.d. “Decreto Sostegni – ter” la commissione UE ha previsto, limitatamente alle imprese di tale settore, l’estensione del bonus anche per il canone relativo ai seguenti mesi: gennaio, febbraio e marzo 2022.
In particolare l’agevolazione spetta a coloro che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50 % rispetto allo stesso mese del 2019.
Per accedere al bonus è necessario che i soggetti interessati presentino un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dove si attesta di essere in possesso dei requisiti con le modalità e i termini di presentazione individuati dall’Agenzia delle entrate.
Si evidenzia, inoltre, che il citato art. 5 subordina l’operatività della nuova agevolazione all’autorizzazione della commissione UE, la quale con la Decisione 6.5.2022 n. 3099 ha concesso tale autorizzazione pertanto il credito d’imposta in esame diventa utilizzabile.
Utilizzo del credito dell’imposta e i vari limiti
Vediamo ora in seguito quali sono le percentuali che riguardano l’ammontare del credito d’imposta:
- 60% del canone mensile di locazione / leasing / concessione di immobili ad uso non abitativo utilizzati per lo svolgimento dell’attività;
- 30% del canone in caso di contratto di servizi a prestazioni complesse / affitto d’azienda;
- 50% del canone relativo all’affitto d’azienda per le strutture turistico – ricettive.
In particolare, il credito d’imposta, può essere impiegato nelle diverse modalità:
- nel modello REDDITI indicando i relativi dati nel quadro RU;
- in compensazione tramite il modello F24, successivamente al pagamento dei canoni, utilizzando il codice tributo “6920” e indicando come “anno di riferimento” il 2022.
Inoltre il credito d’imposta:
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e componenti negativi ex art. 61 e 109, comma 5, TUIR.
Si ricorda, pertanto, che:
- la riduzione del fatturato deve essere verificata mese per mese e che il beneficio può spettare parzialmente;
- i canoni di leasing si devono riferire a immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività;
- i contratti d’affitto dell’azienda devono comprendere almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività;
- il credito spetta ed è commisurato all’importo dei canoni di locazione/leasing già pagati;
- nel caso di mancato pagamento del canone, l’utilizzo del bonus è “sospeso” fino al momento del versamento;
- nel caso di un pagamento anticipato, bisogna individuare le rate relative ai mesi per i quali è possibile avvalersi del beneficio confrontandole con la durata complessiva del contratto;
- in caso di riduzione dei canoni derivante dalla modifica del contratto a causa dell’emergenza COVID-19, il bonus va determinato sulla base di quanto si ha effettivamente pagato;
- i canoni di leasing agevolabili sono esclusivamente quelli riferibili a contratti di leasing operativi e non quelli finanziari.
Oltre a ciò, non trovano l’applicazione i limiti di:
- € 2.000.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti ex art. 34, Legge n. 388/2000 (come definito a regime dalla Finanziaria 2022);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.
Considerando tutte queste caratteristiche inerenti al credito d’imposta e al suo ammontare, pensi di avere tutti i requisiti necessari per richiedere l’agevolazione del bonus locazioni?
In qualità di consulente alberghiero, ExWorksMilan ti può aiutare ad avere tutte le informazioni necessarie per tale richiesta.